CODICE DEONTOLOGICO E NORME DI ATTUAZIONE CODICE DEONTOLOGICO
Il Codice deontologico del Ricostruttore di Incidenti Stradali associato all’EVU Italia (nel seguito Ricostruttore) si articola nei seguenti capitoli:
- Principi generali
- Rapporti con l'Associazione
- Rapporti con i colleghi
- Rapporti con il committente
- Rapporti con la collettività e il territorio
PRINCIPI GENERALI
Il Ricostruttore deve operare nel rispetto delle leggi dello Stato. Ogni Ricostruttore è impegnato a rispettare e far rispettare il presente codice deontologico finalizzato alla tutela della dignità e del decoro della professione.
Il Ricostruttore adempie agli impegni assunti con cura e diligenza, non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità con il proprio stato giuridico, né quando il proprio interesse o quello dei committente siano in contrasto con i suoi doveri professionali.
Il Ricostruttore rifiuta di accettare incarichi per i quali ritenga di non avere adeguata preparazione per l'adempimento degli impegni assunti.
Il Ricostruttore sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto e/o diretto; non sottoscrive le prestazioni professionali eseguite da altri o per conto di altri.
Il Ricostruttore deve curare l’aggiornamento della propria preparazione professionale mediante l’acquisizione di specifiche conoscenze in tutte le materie che lo riguardano.
SUI RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONE
L'appartenenza del Ricostruttore all'Associazione EVU Italia comporta per lo stesso il dovere di collaborare con il Consiglio Direttivo. Ogni Ricostruttore ha pertanto l'obbligo, se richiesto dal Consiglio Direttivo o dal suo Presidente, di fornire tutti i chiarimenti che gli venissero richiesti.
Il Ricostruttore si adegua alle deliberazioni del Consiglio Direttivo se assunte nell'esercizio delle relative competenze istituzionali. Il Ricostruttore componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione deve adempire all’Ufficio con disponibilità ed obbiettività, cooperando per il continuo ed effettivo esercizio da parte del Direttivo tutto dei poteri – doveri di vigilanza controllo e disciplinari, e delle altre attribuzioni ad esso demandate.
Il Ricostruttore è tenuto a comportarsi, nei rapporti con l’Associazione, secondo i principi di correttezza, di collaborazione e di solidarietà propri dell’appartenenza alla categoria, per consentire ad essa di perseguire nei modi più efficaci le finalità istituzionali nell’interesse generale.
Ogni Ricostruttore deve improntare i suoi rapporti professionali con i colleghi alla massima lealtà e correttezza allo scopo di affermare una comune cultura ed identità professionale.
Il Ricostruttore deve astenersi da critiche denigratorie nei riguardi di colleghi e, se ha motivate riserve sul comportamento professionale di un collega, deve informare il Consiglio Direttivo dell'Associazione EVU Italia ed attenersi alle disposizioni ricevute. Il Ricostruttore deve astenersi dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità per ottenere incarichi professionali come l'esaltazione delle proprie qualità a denigrazione delle altrui o fornendo vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale.
Il Ricostruttore, nell’ambito delle sue competenze, deve provvedere a porre a disposizione dei colleghi richiedenti i documenti necessari per espletare incarichi nel rispetto della legge.
I rapporti fra Ricostruttori sono improntati alla massima cortesia e correttezza. L'illecita concorrenza può manifestarsi in diverse forme:
- critiche denigratorie sul comportamento professionale di un collega;
- operazioni finalizzate a sostituire un collega che stia per avere o abbia avuto un incarico professionale;
SUI RAPPORTI CON IL COMMITTENTE
Il rapporto, con il committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima lealtà, chiarezza e correttezza. Il Ricostruttore è tenuto al segreto professionale; non può quindi, senza esplicita autorizzazione della committenza, divulgare quanto sia venuto a conoscere nell'espletamento delle proprie prestazioni professionali.
Il Ricostruttore non può accettare da terzi compensi diretti o indiretti oltre a quelli dovutigli dal committente senza comunicare a questi natura, motivo ed entità ed aver avuto per iscritto autorizzazione alla riscossione.
Nell’esercizio della sua attività il Ricostruttore è tenuto al rigoroso rispetto del segreto professionale con riguardo alle persone che ricorrono alla sua opera, al contenuto della stessa e a tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nella esecuzione della prestazione, sia per il tempo della stessa che successivamente.
Egli è altresì tenuto a fare quanto necessario e a sorvegliare che tale prescrizione sia rispettata dai suoi collaboratori e dipendenti. La predisposizione della perizia non autorizza il Ricostruttore a divulgarne l’esistenza ed il contenuto a terzi, se non su espressa autorizzazione del committente.
SULLE INCOMPATIBILITA’
Si ravvisano le condizioni di incompatibilità principalmente nei seguenti casi:
- posizione di giudice in un concorso a cui partecipa come concorrente (o viceversa) un altro professionista che con il primo abbia rapporti di parentela o di collaborazione professionale continuativa, o tali comunque da poter compromettere l'obiettività dei giudizio;
- abuso, diretto o per interposta persona, dei poteri inerenti la carica ricoperta per trarre comunque vantaggi per sé e per gli altri;
- esercizio della professione in contrasto con norme specifiche che lo vietino e senza autorizzazione delle competenti autorità (nel caso di dipendenti, amministratori, ecc.);
SUI RAPPORTI CON LA COLLETTIVITA’ ED IL TERRITORIO
Costituisce infrazione disciplinare l'evasione fiscale nel campo professionale purché definitivamente accertata.



