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...European Association for Accident Research and Analysis

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Evu Italia About Us Articles of association

Articles of Association

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Art.1: DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

  • Viene costituita un’Associazione senza scopo di lucro e denominata EVU ITALIA, associazione italiana riconosciuta da EVU – Associazione Europea per lo Studio e l’Analisi degli Incidente Stradali.
  • L’Associazione ha sede in Bagno a Ripoli (Fi), Via Roma n. 12, e durata fino al 31 dicembre 2030, salvo proroga.
  • L’Associazione potrà cambiare sede senza procedere a modifiche statutarie con semplice delibera assembleare.

Art. 2: SCOPI

  • 1) L’Associazione, riconosciuta come unica rappresentante in Italia dell’associazione generale europea EVU (Associazione Europea per lo Studio e l’Analisi degli Incidenti Stradali), con sede a Wiesbaden 65174, Germania, ha lo scopo di:
    • a) promuovere, valorizzare, partecipare, diffondere e condurre, anche tramite terzi, ricerche e studi scientifici nel campo dell’analisi degli incidenti stradali e della sicurezza dei veicoli;
    • b) promuovere, in ogni modo, una maggiore consapevolezza sugli strumenti giuridici e scientifici di questo settore anche al fine di migliorare la sicurezza stradale;
    • c) partecipare, produrre, organizzare, direttamente o meno, attività di formazione in favore dei professionisti operanti nel settore, con particolare attenzione e riferimento ai propri soci, favorendone incontri e relazioni con l’utilizzo delle più ampie modalità;
    • d) individuare, studiare e predisporre strumenti deontologici con cui impegnare i propri associati e garantire un’unitaria posizione comportamentale;
    • e) in generale, promuovere e sostenere tutte le attività di EVU EUROPA nonché dare attuazione con effetto vincolante alle direttive che dovessero pervenire da questa Associazione madre purché non in contrasto sia con le normative comunitarie ed italiane sia con il presente statuto. In particolare, l’Associazione svolgerà anche le seguenti attività descritte a mero titolo esemplificativo e non tassativo: mostre, convegni, esposizioni, eventi ed altre analoghe iniziative; realizzare, pubblicare (su carta, on line o altro), riviste, libri ed ogni altro materiale con possibilità di distribuzione con ogni mezzo, incluso internet, anche a carattere periodico; produrre e distribuire, direttamente o tramite terzi, registrazioni, video, filmati, realizzazioni radiofoniche ecc..; organizzare e realizzare ogni altra iniziativa, nessuna esclusa, utile al perseguimento dei propri scopi con possibilità di poter somministrare, anche attraverso soggetti terzi, cibi e bevande di ogni genere negli spazi gestiti anche temporaneamente.
  • 2) L’Associazione, inoltre, potrà promuovere e sviluppare contatti, scambi, partecipazioni e collaborazioni, previa comunicazione a EVU EUROPA, in Italia ed all’estero, con soggetti, enti, società ed istituzioni, sia pubblici che privati, che possano collaborare, a qualsiasi titolo, con la medesima Associazione per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali.
  • 3) L’Associazione non ha scopo di lucro ma potrà compiere tutte quelle operazioni, anche finanziarie e commerciali che risultino utili al raggiungimento degli scopi sopra indicati purché ad essi direttamente connessi.
  • 4) Pertanto l’associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Art.3: SOCI

  • 1) I soci dell'Associazione si dividono nelle seguenti categorie: soci fondatori, ordinari e onorari.
  • 2) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
  • 3) Tutti i soci hanno diritto di voto e di accedere alle cariche sociali. Tutti i soci hanno diritto di voto anche nell’Associazione EVU EUROPA.
  • 4) Ogni socio, inoltre, ha diritto:
    • a) di partecipare alle iniziative promosse dall’Associazione, di frequentare i locali e di usufruire dei beni da essa posseduti e dai servizi da essa organizzati nel rispetto dei regolamenti e delle altre disposizioni stabilite dall’Associazione stessa;
    • b) di ricevere informative chiare, complete e tempestive sulle attività dell’Associazione e dei suoi aderenti;
  • 5) Il socio dovrà costantemente sia rispettare il codice deontologico sottoscritto al momento dell’ammissione sia mantenere inalterati i requisiti che ne hanno consentito l’ammissione medesima.

Art. 4: SOCI FONDATORI

  • Sono soci fondatori coloro che hanno promosso la costituzione dell’Associazione.
  • Ai soci fondatori si applicano le stesse disposizioni previste per i soci ordinari.

Art. 5: SOCI ORDINARI

  • 1) Sono soci ordinari tutti quei soggetti pubblici e privati, persone fisiche, giuridiche, associazioni, comitati o enti che, avendone fatto richiesta in forza dei requisiti necessari, accettino le finalità dello statuto e del codice deontologico, impegnandosi a partecipare all’Associazione e contribuendo al suo finanziamento.
  • 2) La domanda di ammissione a socio ordinario deve essere presentata in forma scritta e motivata al Presidente, il quale si farà carico di comunicare al richiedente i requisiti quali: il titolo di studio (se persona fisica), il curriculum vitae, la presentazione di almeno due soci ovvero i motivi per cui si chiede di prescinderne, il proprio rapporto con il mondo dei ricostruttori della dinamica degli incidenti stradali e le eventuali pubblicazioni e/o relazioni svolte sull’argomento, l’approvazione del codice deontologico e la frequentazione ad eventi formativi e partecipativi, la partecipazione o meno ad altre associazioni analoghe, il rispetto dello statuto e delle altre direttive individuate dalla stessa Associazione. Una volta raccolti i requisiti, il Presidente li sottopone alla valutazione ed all’approvazione da parte del Consiglio Direttivo.
    La nomina a socio comporta il versamento di una quota contributiva il cui ammontare deve essere determinato dall’Assemblea su proposta del Presidente. A questo proposito l’ammontare di detta quota sarà comunicato in forma scritta (anche telematica) ai soci entro il 31 dicembre dell’anno precedente rispetto a quello di riferimento. I soci per non rendersi inadempienti e non incorrere nelle ipotesi di decadenza di cui al comma successivo dovranno corrispondere detta quota entro il successivo 31 gennaio.
  • 3) Un socio potrà essere dichiarato decaduto qualora:
    • a) non versi la quota associativa;
    • b) persegua fini differenti e in contrasto con lo scopo e lo spirito previsto dal presente Statuto, con il codice deontologico, con gli eventuali regolamenti interni e con le delibere assunte dagli organi societari;
    • c) vengano meno i requisiti, o siano -laddove possibile- inadempiuti, per l’ammissione a socio;
    • d) ponga in essere comportamenti di particolare gravità tali da far venire meno il rapporto fiduciario con la compagine sociale. L'esclusione, che avrà comunque effetti immediati, dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata entro cinque giorni. Il socio dichiarato decaduto potrà richiedere all’Assemblea entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, tramite il Presidente di riesaminare la propria esclusione al fine di essere riammesso. L’Assemblea, nel caso di tempestiva richiesta di riesame, dovrà pronunciarsi entro novanta giorni in maniera inappellabile.
  • 4) Ogni socio può recedere dalla sua qualità dandone comunicazione scritta all'Associazione da inviarsi al Consiglio Direttivo. Il socio recedente così come il socio decaduto dovrà comunque fare fronte al pagamento della sua quota per l’anno solare in corso in cui detto recesso sia esercitato

Art. 6: SOCI ONORARI

  • 1) Sono soci onorari coloro, persone fisiche o giuridiche, enti o istituzioni sia italiane che estere, sia pubbliche che private, che si siano caratterizzati per rilevanti contributi nel campo delle attività di interesse dell’Associazione.
  • 2) Il socio onorario è nominato dall’Assemblea su proposta del Presidente e/o del Consiglio Direttivo. Tale nomina è acquisita e produce effetti a seguito dell’accettazione da parte del socio stesso. I soci onorari  hanno gli stessi diritti e doveri degli altri soci e sono, pertanto, soggetti ai disposti disciplinati dal presente statuto salvo quanto previsto in questo articolo. I soci onorari sono esentati dal pagamento delle quote sociali e dalle relative conseguenze.

Art. 7: ORGANI

  • 1) Sono organi dell'Associazione:
    • - l’Assemblea;
    • - il Consiglio Direttivo;
    • - il Presidente ed il Vice Presidente;
    • - il Comitato Scientifico ed il Coordinatore;
    • - eventualmente il Revisore dei Conti o il Collegio dei Sindaci Revisori;
  • 2) Tutte le cariche sociali vengono svolte, di norma, gratuitamente e senza alcun corrispettivo salvo
    eventuali rimborsi spese.

Art. 8: ASSEMBLEA

  • 1) L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.
  • 2) Essa è costituita e formata da tutti i soci ovvero dai loro rappresentanti ciascuno dei quali ha diritto ad un voto.
  • 3) L'Assemblea è convocata dal Presidente o da un terzo dei soci ovvero secondo le modalità previste dal presente statuto;
  • 4) Essa deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo (entro il 30 aprile); a tal fine può convocarla, previa richiesta scritta, un decimo dei soci nonché il Revisore dei Conti o il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori se insediati.
  • 5) Spetta all'Assemblea:
    • a) impartire le linee generali di condotta dell'Associazione approvando il programma annuale  predisposto dal Consiglio Direttivo;
    • b) approvare annualmente il bilancio preventivo ed il consuntivo nonché i programmi di attività sia preventivi che consuntivi;
    • c) stabilire l’importo della quota associativa annua tenuto conto che una parte di questa sarà versata all’Associazione EVU EUROPA per finanziarie le attività di comune interesse;
    • d) eleggere eventualmente il Revisore dei Conti o un Collegio dei Sindaci Revisori;
    • e) modificare sia lo statuto che il codice deontologico;
    • f) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e impartire direttive per la devoluzione dei beni;
    • g) nominare il Consiglio Direttivo secondo le modalità di cui all'art. 9, nonché revocare, previa motivazione, uno o più membri dello stesso anche prima della naturale scadenza, con effetto immediato;
    • h) nominare il Presidente;
    • i) decidere in modo inappellabile sulla richiesta di riesame da parte dei soci espulsi dal Consiglio Direttivo;
    • j) deliberare su ogni altra questione proposta ovvero provvedere alla delega in tal senso in favore del Consiglio Direttivo;
    • k) deliberare l’ammissione dei soci onorari su proposta o del Presidente o del Consiglio Direttivo.
  • 6) L'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà effettuarsi con lettera che dovrà essere spedita tramite raccomandata o altri mezzi idonei (per esempio tramite fax), anche informatici, a tutti i soci almeno quindici giorni prima della data fissata; a questo proposito si precisa che tale avviso dovrà contenere l'ordine del giorno nonché la data di convocazione.
  • 7) L’Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero in caso di sua assenza dal Vice Presidente e nel caso di assenza di entrambi dal membro del Consiglio Direttivo anagraficamente più anziano;
  • 8) Potranno partecipare all’Assemblea tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali.
  • 9) Le deliberazioni delle assemblee sono comunque prese a maggioranza semplice dei presenti che dovranno rappresentare almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
  • 10) Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorrono, comunque, la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  • 11) Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e impartire le direttive per la devoluzione dei beni occorre, comunque, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
  • 12) I soci ed i loro rappresentanti possono farsi rappresentare da un altro socio purché munito di delega scritta. Ciascun socio delegato non potrà avere più di due deleghe.
  • 13) Le discussioni e le successive deliberazioni dell’Assemblea dovranno essere trascritte in appositi verbali sottoscritti da colui che Presiede e dal soggetto verbalizzante (segretario). Il verbale dovrà comunque essere approvato come primo punto dell’ordine del giorno entro la prima successiva seduta dell’assemblea.

Art. 9: CONSIGLIO DIRETTIVO

  • 1) Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea.
  • 2) L'Assemblea ha facoltà di convocare il nuovo Consiglio Direttivo appena nominato attraverso espressa menzione nello stesso verbale di nomina.
  • 3) Nel caso di dimissioni o revoca di due o più consiglieri, il Presidente deve convocare l’Assemblea entro un mese per procedere alla sostituzione.
  • 4. Al Consiglio Direttivo compete:
    • a) predisporre i programmi di attività sia preventivi che consuntivi da far approvare all’Assemblea;
    • b) predisporre il bilancio preventivo nonché il conto consuntivo da far approvare all’Assemblea;
    • c) approvare i regolamenti interni e la pianta organica del personale nonché ogni altro provvedimento concernente il personale;
    • d) nominare il Coordinatore del Comitato Scientifico fra i soci dell’Associazione ed approvare la composizione del Comitato Scientifico su proposta del medesimo Coordinatore;
    • e) richiedere il parere obbligatorio ma non vincolante al Comitato Scientifico per tutte quelle decisioni inerenti le materie statutariamente demandate a quest’ultimo;
    • f) eventualmente stabilire il rimborso spese per le attività deliberate ai sensi del precedente articolo 7, numero 2;
    • g) curare l’esecuzione delle delibere assembleari con particolare riferimento alla trattativa ed alla stipula dei relativi contratti;
    • h) deliberare le spese dell'Associazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
    • i) ammettere i nuovi soci e deliberare l’espulsione dei soci;
    • j) indicare all’Assemblea, di concerto o meno con il Presidente, i soci onorari per la loro ammissione;
    • k) deliberare su ogni altra questione delegata dall’Assemblea.
  • 5) Le delibere del Consiglio Direttivo sono comunque prese a maggioranza semplice dei presenti che dovranno rappresentare almeno la metà degli aventi diritto al voto. Di ogni riunione sarà redatto un verbale da approvare entro la prima seduta successiva.

Art. 10: PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

  • 1) Il Presidente è nominato dall’Assemblea.
  • 2) La durata della carica è di quattro anni ed è rinnovabile.
  • 3) Il Presidente agisce in conformità alle indicazioni assembleari e del Consiglio Direttivo ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli riservati all'Assemblea stessa o al Consiglio Direttivo, ed ha la legale rappresentanza, anche giudiziale, dell'associazione. Il presidente fa parte di diritto del Consiglio Direttivo di EVU EUROPA.
  • 4) Egli convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, illustra i bilanci, i programmi preventivi di attività e di spesa e le relazioni sull'attività svolta; cura la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi, coordina ed attua le decisioni assembleari e del Consiglio Direttivo; indica i soci onorari, di concerto o meno con il Consiglio Direttivo, per la loro ammissione da parte dell’Assemblea; espleta ogni altro incarico conferitogli dallo statuto, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni assembleari e da quelle del Consiglio Direttivo.
  • 5) In caso di assoluta parità di voti sia in sede di Assemblea che in quella di Consiglio Direttivo il voto del Presidente avrà valore doppio; ciò potrà avvenire, però, solo in sede di seconda votazione quando questa si sarà resa necessaria per la parità di voti della prima.
  • 6) In caso di assenza o impedimento il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente che viene nominato dal Presidente stesso fra i membri del direttivo.
  • 7) Il Vice Presidente dura in carica lo stesso periodo del Presidente.
  • 8) Il Presidente può essere revocato in ogni momento, ma per giusti motivi, dall’Assemblea.

Art. 11: IL COMITATO SCIENTIFICO ED IL COORDINATORE

  • Il Comitato Scientifico, che dura in carica quattro anni e comunque non oltre la durata del consiglio direttivo in carica, è indicato da un Coordinatore nominato dal Consiglio Direttivo fra i soci dall’Associazione. Il Consiglio Direttivo approva, nominandoli, i membri del Comitato Scientifico proposti dal Coordinatore. I membri del Comitato Scientifico, non inferiori a tre, potranno essere scelti anche fra non soci.  
    Al Comitato Scientifico compete:
    • a) individuare e promuovere linee di studio e di ricerca sulla materia;
    • b) proporre al Consiglio Direttivo piani, progetti, mezzi e strumenti per attuare le ricerche ed attività individuate;
    • c) analizzare e vagliare, ed eventualmente predisporre, il contenuto scientifico delle pubblicazioni edite o fatte proprie dall’Associazione ed il contenuto delle presentazioni ai convegni, congressi e/o giornate organizzate dall’Associazione o partecipate da quest’ultima;
    • d) fornire un supporto al Consiglio Direttivo per tutte quelle tematiche di carattere scientifico-tecnico promosse e/o sostenute dall’Associazione.
  • Il Comitato Scientifico esprime obbligatoriamente, attraverso le stesse maggioranze previste per il Consiglio Direttivo, tutti quei pareri che il medesimo Consiglio Direttivo dovrà necessariamente richiedere per tutte le decisioni inerenti le materie e funzioni descritte al precedente capoverso. Questi pareri, però, non saranno vincolanti per lo stesso Consiglio Direttivo. Laddove il Consiglio Direttivo dovesse disattendere detti pareri dovrà adeguatamente argomentarne le ragioni.
  • Il Comitato Scientifico è presieduto dal Coordinatore che dura in carica per la stessa durata del medesimo Comitato.

Art. 12: IL REVISORE DEI CONTI OVVERO IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
  • 1) Il Revisore dei Conti ovvero il Collegio dei Sindaci Revisori dei conti è un organo eventuale che viene nominato dall'Assemblea.
  • 2) Detto organo, in caso di insediamento, dura in carica quattro anni. Nel caso in cui si voglia nominare un Collegio questo sarà composto da tre membri fra i quali un Presidente che lo convoca e lo presiede. Il Presidente del Collegio viene nominato al suo interno dal medesimo Collegio.
  • 3) Al Revisore dei Conti ovvero al Collegio compete:
    • 1) il potere di revisione e di ispezione contabile;
    • 2) vistare il bilancio preventivo e consuntivo e presentare all'Assemblea una relazione finanziaria sulla gestione conclusa.
  • 4) In caso di mancata nomina, i compiti di questo organo vengono svolti dal Presidente.

Art.13: ESERCIZIO FINANZIARIO

  • L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art.14: PATRIMONIO

  • 1) Il patrimonio finanziario dell'Associazione è costituito:
    • a) dai beni di proprietà dell’associazione;
    • b) dalle quote associative;
    • c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
    • d) dai contributi concessi da enti ed istituzioni pubbliche e private nonché da persone fisiche, sia di nazionalità italiana che estera, anche a titolo di eredità e di liberalità;
    • e) da contributi straordinari determinati dall'Assemblea in denaro o attraverso la fornitura di beni e/o servizi;
    • f) dai contributi dei soci;
    • g) dai proventi delle attività svolte dall’associazione nonché da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

Art.15: SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

  • 1) In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio verrà devoluto ad associazioni e/o istituzioni analoghe o con fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo ex art.3, comma 190, L. 23 dicembre 1996 n.662; ciò fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge anche regionale.

Art.16 : NORME DI RINVIO

  • Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni vigenti in materia di persone giuridiche private.
 

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